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PROMOPROVINCIA GENOVA S . R . L.
Società costituita in San Colombano Certenoli il 30 giugno 1993
S T A T U T O
26 luglio 2006
T i t o l o I
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale
Art. 1
E' costituita una società a responsabilità limitata denominata PROMOPROVINCIA GENOVA S.R.L.
Essa è retta dal presente statuto.
Possono essere Soci:
a) La Provincia di Genova e gli Enti pubblici territoriali esistenti in Liguria.
b) Le Società strumentali della Provincia di Genova a totale partecipazione pubblica.
c) La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.
Art. 2
La Società ha la sede legale in San Colombano Certenoli (Genova) con domicilio attualmente in Via Agostino Soracco n. 7.
Il trasferimento di domicilio all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi se-condarie è necessaria la decisione dei soci.
Art. 3
La durata della Società è stabilita dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
Art. 4
La Società ha per oggetto:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle attività economiche e sociali nel territorio della Provincia di Genova nei settori artigianale, agricolo, commerciale, industriale, turistico, sociale, artistico ed ittico, nonchè in ogni altro settore affine e/o complementare agli stessi, nessuno escluso;
b) promuovere la diffusione e l'incremento delle attività produttive presenti sul territorio della Provincia di Genova, favorendo e assumendo iniziative idonee allo sco-po ivi compresa l'organizzazione di manifestazioni fieristiche ed espositive;
c) promuovere lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico e culturale, favorendo i contatti fra organismi, enti e persone, tesi al miglioramento delle condizioni tecniche, economiche e culturali delle attività e delle imprese;
d) le prestazioni di servizi tecnici, gestionali, organizzativi, amministrativi e finanziari ad Enti Pubblici e/o società a partecipazione pubblica finalizzate allo sviluppo socio economico del territorio della Provincia di Genova;
e) la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale, ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta la gestione e la locazione dei beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui, anche ipotecari, il rilascio di garanzie reali e personali anche a favore di terzi; potrà inoltre assumere, nel rispetto del vigente ordinamento giuridico, partecipazioni in altre imprese e/o enti non comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata e/o in società di capitale, aventi o non aventi oggetto analogo od affine o, in ogni caso, collegato al proprio, sempre in via non prevalente, non a scopo di collocamento, che nella misura e nell'oggetto non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale della Società stessa; in ogni modo, con espressa esclusione di quelle operazioni vietate dalla legge alle società a responsabilità limitata ed in particolare delle operazioni di raccolta del risparmio di cui al Decreto Legislativo 1°settembre 1993 numero 385, nonchè delle operazioni ed attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 numero 1, della legge 5 luglio 1991 numero 197. Qualora per l'esercizio di talune delle attività di cui sopra occorresse l'iscrizione in speciali albi, dette attività saranno svolte a mezzo di persone aventi requisiti di legge, e previo l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.
Art. 5
La Società potrà operare, con apposite convenzioni, nei confronti dei Soci, in particolare nei riguardi degli Enti locali territoriali, in modo da assicurare per i rispettivi amministrati, condizioni di effettivo vantaggio per l'utilizzo degli impianti e delle infrastrutture di proprietà o in uso, realizzando in tal senso iniziative concrete, permanenti od occasionali, principalmente a sostegno della promozione del territorio della Provincia di Genova.
T i t o l o II
Capitale - Quote
Art. 6
Il capitale sociale è di Euro 215.538,00 (duecentoquindicimilacinquecentotrentotto virgola zero zero) e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo.
E' ammesso anche il conferimento di beni in natura che abbiano attinenza allo sviluppo e al completamento delle attività della Società; tali conferimenti saranno valutati in base a perizia asseverata redatta da un esperto.
Il capitale sociale è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiore a Euro 1 (uno).
Art. 7
Le quote non possono essere trasferite, sottoposte a pegno, usufrutto, o a qualsiasi vincolo o donate senza il previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, che lo concederà purché sussista un interesse della Società all'ingresso dell'aspirante acquirente nella compagine sociale, in ragione dell'apporto che questi possa fornire allo sviluppo delle iniziative e delle attività di cui all'oggetto sociale.
Art. 8
I versamenti sulle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi da esso ritenuti convenienti.
Nell'ipotesi di ritardo dei Soci nel pagamento delle quote, gli Amministratori, salvo le facoltà previste dall'Art. 2477 C.C., possono applicare a carico del Socio l'interesse in ragione annua secondo i termini di legge.
Art. 9
Nei casi di trasferimento di quote, compete ai Soci il diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute; il Socio che intenda trasferire tutte le proprie quote o parte di esse deve darne notizia al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'offerta in prelazione agli altri Soci.
Il Consiglio deve dare pronta comunicazione ai Soci ed indicare le modalità e il termine
per l'esercizio del diritto di prelazione; tale termine non può essere inferiore a 60 giorni da quello del ricevimento della suddetta comunicazione, qualora entro detto termine la delibera non sia comunicata all'interessato, questi potrà alienare le sue quote.
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più Soci, il prezzo delle quote è stabilito da un Collegio arbitrale, composto da tre membri di cui uno eletto dal venditore, uno dai Soci acquirenti ed un terzo nominato di comune accordo fra venditore e Soci acquirenti.
T i t o l o III
Assemblea
Art. 10
L'Assemblea rappresenta la generalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza; può essere convocata anche mediante lettera posta prioritaria, telefax, telegramma o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
E' tuttavia valida l'Assemblea anche non convocata come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.
Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti sul libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei limiti di cui all'articolo 2364, ultimo comma, codice civile, l'assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Per la legale costituzione dell'Assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta di voti.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.
L'Assemblea può essere convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.
Art. 11
L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei seguenti casi:
a) le modificazioni dello statuto;
b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
c) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
d) l'emissione di titoli di debito;
nei quali casi occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto.
Art. 12
Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.
Ogni Socio ha diritto di voto proporzionalmente alla quota di capitale sociale posseduta.
In particolare ogni Socio, gli Enti e le Società legalmente costituite possono farsi rappresentare, oltre da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappre-sentante.
La delega di partecipazione all'Assemblea non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dipendenti della Società, né ad Aziende o Istituti di Credito.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.
Art. 13
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo la presidenza è affidata dai Soci presenti ad altro Amministratore.
Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea;
l'Assemblea sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i Soci;
nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
T i t o l o IV
Amministrazione
Art. 14
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.
Dovrà essere comunque garantito almeno un rappresentante al Comune di San Colombano Certenoli e uno alle rappresentanze imprenditoriali di San Colombano Certenoli per il contributo da esse dato nella fase di costituzione della società.
Gli Amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il compenso degli Amministratori è determinato dall'Assemblea.
Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto al di fuori dei suoi membri.
Art. 16
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori delegati cui potranno essere delegate dal Consiglio le proprie attribuzioni.
Art. 17
Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno un Comitato Esecutivo Permanente, delegando ad esso singole decisioni o settori interi delle proprie attribuzioni;
il Comitato sarà composto da un massimo di cinque membri dei quali uno sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente uno sarà l'Amministratore Delegato;
i restanti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con votazione a maggioranza dell' 80% dei presenti.
Il Comitato ha durata di tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti;
avrà scadenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Il Comitato esecutivo nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio.
Il Comitato è convocato a richiesta del Presidente o di due dei suoi membri senza particolari formalità.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide soltanto se adottate con voto unanime di tutti gli intervenuti;
qualora vi sia disaccordo, l'argomento verrà discusso in seno al Consiglio di Amministrazione.
A cura del Segretario sarà tenuto il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato, seguendo l'indirizzo generale segnato dal Consiglio, ha il compito precipuo di assistere il Presidente nell'esame e nelle decisioni inerenti gli affari più importanti della Società, compreso il controllo amministrativo delle operazioni sociali;
esso delibererà normalmente in materia di competenza del Consiglio nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e, in caso di urgente necessità, potrà adottare anche altri provvedimenti, sempre di competenza del Consiglio, salvo riferire a quest'ultimo nella prima adunanza per la conseguente ratifica.
Sono comunque escluse le deliberazioni del Comitato concernenti gli oggetti precisati nell' Art. 2381 C.C., nonché le stipulazioni di contratti di compravendita o di locazione di beni immobili, impegni cambiari di ogni sorta, assunzione o cessione di partecipazioni, di quote o interessenze in altre società.
La delega di poteri al Comitato non toglie al Consiglio la facoltà di esercitarli direttamente.
La cessazione dalla carica di Amministratore implica automaticamente l'estinzione di eventuali poteri delegati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Direttori e procuratori, per singoli atti o categorie di atti, determinarne i poteri e gli emolumenti.
I Direttori possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del Comitato esecutivo, con voto consultivo.
Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli
atti che ritenga opportuni anche di disposizione per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservino all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti di locazione in genere, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende aventi scopi analoghi e/o affini, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di compiere costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinuncia di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità.
Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni, e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.
Art. 19
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.
Il Consiglio può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso, fissandone il compenso.
Art. 20
Il Consiglio si raduna nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da 1/3 degli amministratori in carica o dal Collegio Sindacale con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.
La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo.
Sono tuttavia valide le riunioni totalitarie, anche non formalmente convocate, alle quali partecipino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi.
Art. 21
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 22
Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono fatte constare in apposito libro.
Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Art. 23
La rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi che in giudizio spetta al Presidente.
Il Consiglio può conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio o a terzi.
Il Consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori o affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi fissandone gli emolumenti relativi.
Il Consiglio potrà altresì affidare, con ogni conseguente effetto di legge, la responsabilità della organizzazione e della conduzione di determinati settori dell'attività aziendale a funzionari e dipendenti della Società, attribuendo agli stessi tutte le necessarie facoltà.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente, ed in assenza di quest'ultimo la presidenza è affidata dai presenti ad altro Amministratore.
T i t o l o V
Collegio Sindacale
Art. 24
Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e di due Sindaci effettivi e due supplenti.
I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea determina il compenso per i membri del Collegio.
T i t o l o VI
Esercizio sociale - Bilancio - Devoluzione degli utili
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.
Art. 26
Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
il 5% al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
il residuo sarà utilizzato, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, in conformità con le finalità di cui all'Art. 4.
E' esclusa in ogni caso la distribuzione di utili ai Soci.
T i t o l o VII
Scioglimento e liquidazione
Art. 27
Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibererà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi, osservate le disposizioni di legge.
Art. 28
Per contestazioni insorgibili fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede legale la Società.
Art. 29
Le controversie che potessero sorgere fra la Società ed i Soci, gli Amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto e che possano costituire oggetto di compromesso, saranno decise da un Collegio composto da tre a cinque arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Chiavari nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ad istanza della parte più diligente; il quale, Presidente del tribunale di Chiavari, provvederà anche, entro lo stesso termine, alla nomina del Presidente di detto collegio scegliendolo fra uno degli arbitri nominati.
Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, il suo lodo sarà inappellabile ed espresso entro il termine massimo di centottanta giorni.
T i t o l o VIII
Norme finali
Art. 30
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono e si applicano le disposizioni di legge tutte tempo per tempo vigenti.
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